Interesse ad agire in relazione all'utilità dell'accertamento medico – Cass. n. 14629/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - in genere - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Ammissibilità – Presupposti - Interesse ad agire in relazione all'utilità dell'accertamento medico - Fondamento - Fattispecie.
L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021 (Rv. 661287 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_445_2