Prestazioni a carico del Fondo di garanzia – Cass. n. 15384/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - Prestazioni a carico del Fondo di garanzia - Natura previdenziale - Conseguenze - Domanda amministrativa - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
La natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS comporta per il lavoratore l'onere di formulare la domanda amministrativa, la quale può essere proposta solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, oppure in seguito all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata in base a titolo idoneo in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali, e la cui presentazione, segnando la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, che potrebbe efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio. (Nella specie, la domanda giudiziale del lavoratore era seguita alla presentazione in via amministrativa di due domande fondate su esecuzioni individuali negative, mentre le circostanze della dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro e della ammissione del lavoratore allo stato passivo, da cui il giudice del merito aveva desunto la sussistenza dei presupposti del credito vantato verso il Fondo di garanzia, erano sopravvenute nel corso del giudizio di primo grado; la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15384 del 03/06/2021 (Rv. 661677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_442