Skip to main content

Azioni in materia di discriminazione di genere – Cass. n. 17392/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente per territorio - Azioni in materia di discriminazione di genere - Controversia promossa in via ordinaria - Competenza per territorio - Individuazione - Criterio di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 - Applicabilità - Fondamento.

 

In tema di azioni in materia di discriminazione di genere, ove la controversia sia promossa direttamente in via ordinaria, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio occorre far riferimento al criterio del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunziato, ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, da ritenersi esclusivo ed inderogabile non solo rispetto all'azione specificamente prevista dal citato d.lgs., ma anche rispetto a quella ordinaria, avuto riguardo all'importanza primaria che, nel nostro sistema di valori, rivestono le finalità perseguite dal legislatore attraverso la disciplina antidiscriminatoria e all'esigenza di comuni regole processuali atte a garantire una tutela effettiva per l'attuazione dei principi di parità di trattamento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17392 del 17/06/2021 (Rv. 661689 - 01)

 

corte

cassazione

17392

2021