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Mancata previsione dell'avvertimento – Cass. n. 18781/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto Art. 415 c.p.c. - Mancata previsione dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 415 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'obbligo di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza contenga l'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., non comportando tale mancata previsione alcuna lesione del diritto di difesa od al giusto processo e ciò, tanto più, in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale (decisioni n. 65 del 1980 e n. 191 del 1999), rientrando nell'ampia discrezionalità del legislatore la regolazione degli istituti processuali, salvo il limite della palese irrazionalità o dell'arbitrio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18718 del 01/07/2021 (Rv. 661912 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_415, Cod_Proc_Civ_art_163

 

Corte

Cassazione

18718

2021