Acquisizione di documenti da parte del c.t.u. – Cass. n. 24024/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Acquisizione di documenti da parte del c.t.u. - Ammissibilità - Limiti - Riconducibilità all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Conseguenze - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di parte - Necessità - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, l'acquisizione, da parte del c.t.u., di documenti non prodotti dalle parti è riconducibile ai poteri istruttori ufficiosi, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa autorizzazione del giudice, e dall'altro impone a quest'ultimo di assegnare un termine per la formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del c.t.u. nominato in grado d'appello, di fotografie d'epoca dalle quali era emersa l'assenza di amianto nelle lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria, ritualmente richiesta dai ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello).
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24024 del 06/09/2021 (Rv. 662154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_424, Cod_Proc_Civ_art_437