Inattività delle parti in appello – Cass. n. 41733/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - udienza di discussione - Inattività delle parti in appello - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira; ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021 (Rv. 663599 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181,Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Proc_Civ_art_437