Difetto di legittimazione passiva – Cass. n. 41019/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - in genere - Difetto di legittimazione passiva - Rilevabilità di ufficio - Limite del giudicato interno - Condizioni - Decisione "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni - Giudicato implicito - Esclusione - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell'INAIL, a fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal diniego della certificazione di avvenuta esposizione ad amianto) è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021 (Rv. 663353 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Civ_art_2909