Impugnativa di licenziamento con rito cd. Fornero – Cass. n. 38209/2021
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Impugnativa di licenziamento con rito cd. Fornero - Domande diverse - Inadempimento dell'ordine di reintegrazione - Domanda di ottemperanza e di risarcimento del danno - Inammissibilità - Fondamento - Identità dei fatti costitutivi - Necessità - Fattispecie.
Nel rito cd. "Fornero", ai sensi dell'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 stat.lav., anche quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi - la cessazione del rapporto di lavoro - perchè il loro esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione e consente di evitare il frazionamento dei processi e le pronunzie di mero rito. Sono invece inammissibili le domande fondate su fatti differenti, originati proprio dall'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e riferiti ad una fase successiva, attuativa dei rimedi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in sede di reclamo, ha ritenuto non proponibili la domanda di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di reintegra perché eseguito in luogo diverso e quella di condanna al risarcimento del danno conseguente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 38209 del 03/12/2021 (Rv. 663027 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112