Giudice di pace - Dimissioni dall'incarico - Sentenza resa dopo le dimissioni, ma prima della loro accettazione - Inesistenza giuridica della sentenza - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014
Le dimissioni del giudice di pace sono efficaci, con conseguente cessazione dalle funzioni, solo dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione delle stesse da parte della P.A., da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che è esistente ed efficace la sentenza pronunciata dal giudice di pace dopo la presentazione delle dimissioni ma prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014
com. 2, Legge 21/12/1991 num. 374 art. 4, Legge 21/12/1991 num. 374 art. 9 com. 1, Legge 21/12/1991 num. 374 art. 9 com. 3,