Rigetto o inammissibilità dell'istanza di ricusazione - Provvedimento di condanna della parte istante al pagamento di una pena pecuniaria - Natura - Impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015
In tema di ricusazione, l'ordinanza di condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., non costituisce provvedimento definitivo e, pertanto, non è suscettibile d'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d'inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione o anche in via autonoma.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015