procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11686 del 26/05/2014
Riunione di più cause - Evento interruttivo - Riassunzione del giudizio ad iniziativa di una sola parte - Idoneità ad escludere l'estinzione del processo nei confronti delle altre - Sussistenza - Condizioni - Costituzione in giudizio delle altre parti e riproposizione di tutte le domande già appartenenti alle cause riunite - Sufficienza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11686 del 26/05/2014
In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11686 del 26/05/2014