Transazione contenuta in verbale di cui all'art. 411 cod. proc. civ., dopo la sentenza di primo grado - Effetti sulla statuizione giudiziale - Cessazione della materia - Impugnazione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015
La transazione stipulata con verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente) dopo la definizione del giudizio di primo grado sostituisce la regolamentazione statuita in sentenza, che resta travolta senza necessità di instaurare un apposito giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015