Istanza di ricusazione per rigetto di altra istanza di ricusazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
È inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice solo perché egli ha concorso al rigetto di una precedente istanza di ricusazione della stessa parte, in quanto, fuori della previsione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., il provvedimento giurisdizionale tipico, non affetto da anomalie evidenti, non rivela grave inimicizia del giudice solo perché contrario all'interesse della parte.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015