Ricusazione per "causa pendente" - Giudizio di responsabilità ex legge n. 117 del 1988 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015
In tema di ricusazione del giudice, non è "causa pendente" tra ricusato e ricusante, ai sensi dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., il giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che il magistrato non assume mai la qualità di debitore di chi abbia proposto la relativa domanda, questa potendo essere rivolta, anche dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18, nei soli confronti dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015