Obbligo di astensione ex art. 51, n. 4, cod. Proc. Civ. - Presupposti - Adozione di provvedimento decisorio in altro grado - Necessità - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014
L'obbligo di astensione del giudice, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod. Proc. Civ., é circoscritto all'ipotesi in cui egli abbia partecipato alla decisione in altro grado del giudizio. Ne consegue che il giudice d'appello non é obbligato ad astenersi per aver assunto in primo grado un provvedimento solo ordinatorio (nella specie, rigettando una richiesta di riunione tra procedimenti).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014