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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬giudice‭ ‬-‭ ‬ricusazione e astensione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25643‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭

Obbligo di astensione ex art.‭ ‬51,‭ ‬n.‭ ‬4,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Presupposti‭ ‬-‭ ‬Adozione di provvedimento decisorio in altro grado‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Conseguenze.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25643‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭


L'obbligo di astensione del giudice,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬51,‭ ‬primo comma,‭ ‬n.‭ ‬4,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬é circoscritto all'ipotesi in cui egli abbia partecipato alla decisione in altro grado del giudizio.‭ ‬Ne consegue che il giudice d'appello non‭ ‬é obbligato ad astenersi per aver assunto in primo grado un provvedimento solo ordinatorio‭ (‬nella specie,‭ ‬rigettando una richiesta di riunione tra procedimenti‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25643‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭