procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25709 del 04/12/2014
Istanza di ricusazione - Declaratoria di inammissibilità - Prosecuzione del giudizio in difetto di riassunzione - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25709 del 04/12/2014
L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali, sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò trova fondamento nel contemperamento tra il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio nella specifica controversia, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed il dovere di impedire al contempo l'uso distorto dell'istituto, altrimenti causato dall'automatismo dell'effetto sospensivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25709 del 04/12/2014