Ritiro del fascicolo di parte e mancata restituzione - Conseguenze in ordine alla decisione di primo grado - Successiva produzione in appello - Ammissibilità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014
In caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art. 190 cod. Proc. Civ., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell'art. 345 cod. Proc. Civ. ("ratione temporis" vigente), di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come "nuovi".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26030 del 10/12/2014