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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬fascicolo‭ ‬-‭ ‬di parte‭ ‬-‭ ‬deposito‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26030‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭

Ritiro del fascicolo di parte e mancata restituzione‭ ‬-‭ ‬Conseguenze in ordine alla decisione di primo grado‭ ‬-‭ ‬Successiva produzione in appello‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Ragioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26030‭ ‬del‭ ‬10/12/2014


In caso di mancata restituzione del fascicolo di parte,‭ ‬ritualmente ritirato,‭ ‬entro il termine previsto dall'art.‭ ‬190‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti,‭ ‬ma la parte ha la facoltà,‭ ‬alla stregua dell'art.‭ ‬345‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ("‬ratione temporis‭" ‬vigente‭)‬,‭ ‬di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata,‭ ‬i quali,‭ ‬se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado,‭ ‬non sono qualificabili come‭ "‬nuovi‭"‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26030‭ ‬del‭ ‬10/12/2014‭