Deposito degli atti - Accettazione da parte del cancelliere senza rilievo formale - Presunzione di regolarità degli atti medesimi. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Decreto n. 12670 del 18/06/2015
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Decreto n. 12670 del 18/06/2015
Nel processo tributario, come in quello civile, l'accettazione da parte del cancelliere degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del fascicolo, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ., senza l'annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolare produzione degli stessi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Decreto n. 12670 del 18/06/2015