Transazione extraprocessuale - Contrasto tra le parti su rilevanza e contenuto dell'atto - Accertamento del contenuto della transazione - Necessità - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Esclusione - Decisione di merito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 24/02/2015
In caso di intervenuta transazione extraprocessuale, ove le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre accertare se la transazione investa o meno l'oggetto della domanda contenziosa, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma va esaminato il merito della domanda, la quale va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 24/02/2015