Conoscenza della causa ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Portata - Trattazione di diversa causa tra le stesse parti - Obbligo di astensione o facoltà di ricusazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015
L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015