Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Litisconsorte necessario pretermesso - Esecuzione - Riduzione in pristino - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Esclusione - Opposizione di terzo ordinaria - Necessità - Qualità di detentore materiale del bene - Ininfluenza.
Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., ancorché litisconsorte necessario pretermesso (così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di "status" incompatibile con quello accertato "inter alios"), non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, primo e secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (o l'esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015