Organo giurisdizionale - Difetto di "potestas iudicandi" per asserita illegittimità costituzionale della legge istitutiva - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
L'asserito difetto di "potestas iudicandi" dell'organo giurisdizionale, perché ritenuto istituito con norma tacciata di illegittimità costituzionale, non integra una questione di giurisdizione bensì, nel caso in cui trovi accoglimento la relativa eccezione di illegittimità costituzionale, un vizio di costituzione del giudice, rilevabile ai sensi degli artt. 158 cod. proc. civ. e 161 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 19/09/2014