procedimento civile - fascicolo di parte - ritiro Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12369 del 03/06/2014
Mancanza di annotazione del ritiro - Rigetto di domande o eccezioni fondate su documenti inseriti nel fascicolo delle parti - Illegittimità - Dovere del giudice di disporre ricerche in cancelleria e di concedere termine alla parte per la ricostruzione del suo fascicolo - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12369 del 03/06/2014
Ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un'eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l'avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato. Soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12369 del 03/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 169
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77