Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rinvio alle norme del codice di procedura civile – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5
Commissione tributaria - Ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, l'art. 5, quarto comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui "non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza", è inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 546 cit., che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza. Pertanto, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, primo comma, 111, secondo comma, della Costituzione e 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18100 del 25/07/2013