Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16556 del 02/07/2013
Trasformazione dell'impresa individuale in società di capitali - Natura - Conseguenze sul processo in corso - Legittimazione impugnatoria della società - Sussistenza - Condizioni.
Società - trasformazione – Trasformazione dell'impresa individuale in società di capitali - Natura - Conseguenze sul processo in corso - Legittimazione impugnatoria della società - Sussistenza - Condizioni.
La trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall'imprenditore individuale all'impresa collettiva, per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso. Pertanto, qualora detta trasformazione intervenga nel corso del processo, la società è legittimata ad impugnare la sentenza emessa nei confronti dell'impresa individuale, a condizione che la successione a titolo particolare nel diritto controverso, da cui deriva la legittimazione processuale, sia allegata e provata. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16556 del 02/07/2013