Nel sistema (antecedente alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) regolato dal r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, cui rinvia l'art. 10 del d.lgs. 7 gennaio 1946, n. 1, benché il promovimento di una lite rientri nella competenza del consiglio comunale, spetta al sindaco il compimento degli atti conservativi nell'interesse del comune, tra i quali va compreso l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che l'osservanza di termini perentori non può conciliarsi con gli inevitabili indugi della procedura di autorizzazione al sindaco, quale titolare della rappresentanza dell'ente, da parte del consiglio comunale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15919 del 25/06/2013