Procedimento civile - riassunzione, in genere - "translatio iudicii" – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 6691 del 15/03/2013
Disciplina di cui all'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Ambito di applicazione - Questioni di competenza - Esclusione - Fattispecie in tema di riassunzione di domanda di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale della corte d'appello.
La disciplina della "translatio iudicii", di cui all'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riguarda esclusivamente la decisione delle questioni di giurisdizione e non trova applicazione con riferimento alle questioni di competenza; ne consegue che è inammissibile il ricorso in riassunzione di domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposto, al fine di ottenere il trasferimento del rapporto processuale, davanti alla medesima corte d'appello la quale, già in precedenza adita con identica domanda, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ed individuato come competente altra corte, rimanendo tale individuazione irretrattabile ove non impugnata dall'interessato, senza che venga così sottratta l'effettività della tutela del diritto della CEDU, in quanto rimessa, piuttosto, al giudice stabilito dalle regole interne di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 6691 del 15/03/2013