Contestazione - Indicazione di un terzo quale effettivo obbligato - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Poteri del giudice - Ordine di chiamata del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Insindacabilità nelle fasi di gravame.
La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva a carico del giudice solo la facoltà, non sindacabile in sede di gravame presupponendo una valutazione discrezionale, di ordinare la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013