Acquisto della legittimazione nel corso del giudizio da parte di convenuto che ne sia privo - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio tra le parti originarie - Necessità.
L'art. 111 cod. proc. civ. è applicabile in via analogica alle ipotesi in cui il convenuto, pur privo di legittimazione passiva al momento dell'introduzione del giudizio, l'acquisti (per contratto o per legge) nel corso del processo. In tal caso, quindi, il processo deve proseguire tra le parti originarie.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18220 del 03/07/2008