Doppia dimidiazione del termine a comparire "ex" art. 163 bis cod. proc. civ. e 645 cod. proc. civ. - Conseguenze - Termine per la costituzione dell'attore - Doppia dimidiazione anche di esso - Necessità.
Allorché l'opponente a decreto ingiuntivo abbia ottenuto dal presidente del tribunale il beneficio della dimidiazione dei termini, ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ., anche il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente stesso - così come il termine di comparizione fissato all'opposto - va dimezzato due volte: una prima volta ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., ed una seconda volta ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18203 del 03/07/2008