Procedimento civile - comunicazioni - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007
Mancata celebrazione di udienza istruttoria per impedimento dell'ufficio - Sopravvenuta fissazione di una nuova udienza di prosecuzione - Omessa comunicazione al procuratore di una delle parti di tale circostanza - Nullità dell'udienza fissata e degli atti conseguenti per violazione del principio del contraddittorio - Sussistenza - Configurabilità della sua sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio. Peraltro, nel caso in cui non sussista in concreto violazione di detto principio per effetto della spontanea partecipazione del predetto difensore all'udienza successivamente fissata senza che la cancelleria abbia provveduto al relativo adempimento informativo, la nullità del procedimento deve intendersi sanata, in quanto tale partecipazione dimostra che la parte ha potuto svolgere le sue difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la cui motivazione era stato ritenuto che, in virtù della sopravvenuta partecipazione del difensore alle udienze successive a quella per la quale non gli era stato comunicato l'avviso del differimento d'ufficio, la nullità riconducibile a quest'ultima omissione si sarebbe dovuta considerare sanata avendo lo stesso difensore potuto spiegare integralmente le sue difese e formulare le conclusioni, che erano state esaminate dal giudice di primo grado).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007