Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18937 del 01/09/2006
Intervento in causa del successore - Legittimazione ad intervenire - Condizione - Effetti - Qualificazione dell'intervento del successore come intervento adesivo dipendente - Esclusione - Necessità della richiesta da parte del successore di accertamento della sua qualità ai fini della qualificazione del suo intervento come autonomo - Insussistenza - Fondamento.
Il soggetto che interviene nel processo - a norma dell'art. 111, comma terzo, cod. proc. civ. - quale successore a titolo particolare nel diritto controverso fa valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio che deriva dal fatto che egli è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia, rispetto alla cui posizione di titolare sostanziale del diritto la parte originaria assume la qualità di sostituto processuale, con la conseguenza che tale intervento non è qualificabile come adesivo dipendente, bensì come intervento autonomo riconducibile alla predetta disposizione normativa. Né osta a quest'ultima qualificazione la circostanza che il successore, all'atto del suo intervento, non chieda di accertare la sua qualità di successore a titolo particolare quale avente causa immediato o mediato di una delle parti, poiché il relativo interesse ad agire va valutato non con riferimento all'effettiva titolarità (sopravvenuta) del diritto, ma alla mera allegazione che ne viene fatta dalla parte in sede di formulazione della domanda di intervento, salvo, ovviamente, il successivo accertamento della titolarità effettiva del diritto controverso, che deve essere effettuato al momento della pronuncia sul merito della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18937 del 01/09/2006