In tema di procedimento civile, la temporanea assenza del fascicolo d'ufficio non esonera la parte dall'obbligo di osservare il termine perentorio assegnatole dal giudice ex art. 184 bis cod. proc. civ. ,giacchè il deposito delle istanze istruttorie può essere effettuato in cancelleria con annotazione del cancelliere della mancanza del fascicolo e con la formazione, autorizzata dal giudice, di un fascicolo provvisorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14752 del 26/06/2006