Nell'azione di regolamento di confini, non è litisconsorte necessario il terzo titolare di servitù costituita da alcuno dei proprietari su una porzione dei fondi contigui non appartenente allo stesso atteso che il terzo non è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, ma di una posizione dipendente da quella del concedente, in quanto tale assoggettata all'efficacia riflessa del relativo giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28423 del 19/12/2013