In tema di giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti operata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., a sostegno della propria legittimazione processuale (nella specie, consistenti nell'atto di incorporazione e nella certificazione notarile attestanti la qualità di successore universale dell'incorporante ricorrente rispetto alla parte originaria), trattandosi di atti finalizzati alla dimostrazione della sussistenza del potere di proporre il ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013