Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22727 del 03/11/2011
Mutamento della titolarità del rapporto obbligatorio nel corso del giudizio - Mancata estromissione del convenuto originario - Conseguente legittimazione "ad processum" - Permanenza - Possibilità del successore di intervenire e di essere chiamato in causa - Configurabilità - Assoluzione del successore dall'efficacia della sentenza pronunciata verso l'originario convenuto - Esclusione - Fondamento - Portata esecutiva della sentenza - Rilevanza - Limiti.
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti; nè peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22727 del 03/11/2011