Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/11/2011
Cessione di attività e passività da parte di banca in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) ad altra banca - Successione a titolo particolare - Configurabilità - Adempimento richiesto dall'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (applicabile "ratione temporis") - Incidenza soltanto sul piano sostanziale - Conseguenze - Legittimazione attiva della banca in l.c.a. cedente all'esecuzione forzata - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
La cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 386 (applicabile "ratione temporis"), di un istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare, rispetto alla quale l'adempimento della formalità prevista dall'art. 58 dello stesso d.lgs. n. 385 - per cui la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - opera soltanto su un piano sostanziale. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., applicabile anche al processo esecutivo, permane in capo alla banca in l.c.a. cedente la legittimazione attiva all'esecuzione forzata, pure nel caso di intervento del successore a titolo particolare, sino a quando l'anzidetta qualità di parte cessi per effetto della sua estromissione con il consenso delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/11/2011