Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere – Giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 01/12/2011
Impugnazione promossa da parte di uno solo - Conseguenze - Passaggio in giudicato per gli altri - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Contumacia - Effetti della sentenza nei confronti di tutti gli eredi - Configurabilità - Fondamento.
In tema di litisconsorzio necessario, promossa impugnazione, da parte di un erede, della sentenza di primo grado in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., la sentenza non passa in giudicato nei confronti degli altri; inoltre, una volta integrato il contraddittorio, la sentenza di accoglimento o rigetto dell'appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi, sebbene alcuni rimangano contumaci, stante la unitarietà ed inscindibilità della loro legittimazione; l'esito del precetto di cui era parte il "de cuius" è infatti destinato ad incidere solo indirettamente, e nella misura di cui all'art. 754 cod. civ., col patrimonio dei singoli eredi, mentre incide direttamente sull'eredità nel suo complesso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 01/12/2011