Contestazione di una parte sul riparto delle spese di CTU - Pagamento integrale di tali spese ad opera dell'altra parte - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, sicchè non è configurabile quando, l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU, la parte opposta corrisponda l'intero importo di quest'ultimo, atteso che, in caso di pagamento valido ed efficace in favore del creditore, il coobbligato solidale può proporre l'azione di regresso ex art. 1299 c.c., e, di conseguenza, permane l'interesse dell'opponente all'annullamento del suddetto decreto che abbia posto illegittimamente a suo carico, in tale qualità, il liquidato compenso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22446 del 04/11/2016