Procedimento civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22479 del 04/11/2016
Giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014 - Deposito telematico dinanzi a ufficio non abilitato - Rifiuto di accettazione della busta telematica - Nullità - Esclusione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, "ratione temporis" applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento, sicché, l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l'individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente, integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22479 del 04/11/2016