Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze.
Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20533 del 30/08/2017