Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017
Obbligo del giudice di astenersi - Violazione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento (richiami all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU).
In difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017