Perdita della capacità processuale di una delle parti
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti art. 286 c.p.c. - questione di illegittimità costituzionale - parametri di riferimento - manifesta infondatezza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018
>>> È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.p.c. in relazione al principio di parità delle armi di cui all'art. 111 Cost. e al diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost., valutati pure alla luce degli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU, nella parte in cui dispone che, qualora dopo la chiusura della discussione si verifichi la morte della parte, la notificazione della sentenza, se avviene entro un anno dalla morte stessa, può essere fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La disposizione censurata, infatti, opera un idoneo bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto degli eredi di agire in giudizio e quella contrapposta della parte notificante di abbreviare la durata del processo, dovendosi tenere conto sia del ruolo del difensore del defunto, il quale ha l'obbligo di individuare i successori per informarli dello stato della causa, sia, in caso di non adempimento di tale obbligo, della circostanza che la stessa notificazione della sentenza è idonea, per il suo contenuto, a produrre di per sé un effetto informativo nei confronti del consegnatario presso l'ultimo domicilio, nella probabile relazione che l'ordinamento assume che egli abbia con gli eredi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018