Nuova domanda - rilevabilità d'ufficio
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - divieto di proposizione nel corso del giudizio di primo grado - violazione - rilevabilità d'ufficio - limiti - accettazione espressa o implicita del contraddittorio - accettazione implicita - configurabilità - criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27644 del 30/10/2018
Nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito introdotta dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere officioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione; tale comportamento, peraltro, non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, persino prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27644 del 30/10/2018