Atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Omesso negligente rilievo di errore materiale in un provvedimento istruttorio – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4868 del 19/02/2019
Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - rilevabilità – Omesso negligente rilievo di errore materiale in un provvedimento istruttorio – Facoltà per la parte di eccepire, ciò nonostante, la nullità - Esclusione – Fattispecie.
Dà causa a una nullità, ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.c., la parte che ometta sia di attivarsi per acquisire nella cancelleria del giudice informazioni sulle vicende processuali che la riguardino, sia di rilevare l'esistenza di un errore materiale, agevolmente rilevabile, in un provvedimento istruttorio, quando l'una o l'altra di tali attività avrebbero consentito di prevenire il compimento dell'atto nullo da parte del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non opponibile, ad opera del procuratore costituito di una delle parti, la nullità derivante dalla mancata comunicazione del differimento d'ufficio di un'udienza già fissata, sul presupposto che egli avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'errore di inserimento del proprio nome di battesimo nel registro informatico della cancelleria, che tale nullità aveva determinato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4868 del 19/02/2019