Termine fissato dal giudice - Erroneità - Conseguenze - Termine di cui all'art. 50 c.p.c. - Applicabilità.
Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall'art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11204 del 24/04/2019 (Rv. 653709 - 02)
Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_307