Rigetto dell'istanza di ricusazione - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Termini a difesa in favore della parte - Concessione - Necessità - Esclusione – Fondamento
In tema di ricusazione ai sensi degli artt. 52 ss. c.p.c., non sono previste né la comunicazione del relativo provvedimento di rigetto, poiché, una volta negata la sospensione del processo, le parti sono tenute al rispetto delle successive scansioni procedimentali senza necessità di ulteriori adempimenti dell'ufficio, né la concessione di termini a difesa, giacché tale procedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteri dell'essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11225 del 24/04/2019 (Rv. 653637 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_054