Procedimento civile - iscrizione a ruolo Art. 168 c.p.c. – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 (Rv. 653610 - 02)
Applicabilità anche al procedimento dinanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo da parte dl convenuto - Condizioni - Ammissibilità prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore - Sussistenza - Fondamento.
In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso "se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito" si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che deve essere condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 (Rv. 653610 - 02)