Procedimento civile - giudice - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4