Giudizio di cassazione - Definizione convenzionale della controversia - Necessità di un espresso accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.
In tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sarebbe stato soccombente".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30728 del 26/11/2019 (Rv. 656226 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_092